Sez. 3, Sentenza n. 552 del 17/02/1969 (Rv. 338726 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - SCELTA DEL CRITERIO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - SCELTA DEL CRITERIO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Quando si devono liquidare danni che si proiettano nel futuro, non e possibile determinarne l'ammontare con assoluta precisione, onde il giudice deve necessariamente procedere alla Determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilita, relativi all'ammontare del lucro cessante, da compiersi a sua discrezione o secondo il criterio equitativo consentito dagli artt. 2056 e 1226 cod.civ., o secondo le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie, approvate con RD 9 ottobre 1922, n. 1403. La scelta del criterio di liquidazione, essendo espressione di una facolta discrezionale del giudice di merito, non e censurabile in Sede di legittimita. (V n 1140'67 mass n 327561 n 2491'66 mass 324810).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)