diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 16/05/1968 (Rv. 333216 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - CONTROLLO DEL GIUDICE- LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI NULLITA DEL MATRIMONIO PER INFERMITA DI MENTE.*
Stato
decisa il 1968-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333216-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - CONTROLLO DEL GIUDICE- LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI NULLITA DEL MATRIMONIO PER INFERMITA DI MENTE.*

Delle condizioni cui la sentenza straniera deve rispondere, a norma dell'art. 797 cod.proc.civ., perche possa spiegare efficacia nell'ordinamento italiano, alcune (n.2, 3 e 4) debbono essere, in Sede di delibazione, accertate alla stregua dell'ordinamento dello stato cui appartiene il giudice che ha pronunciato la sentenza da delibare, mentre le altre (n.1, 5, 6 e 7)debbono essere accertate alla stregua dell'ordinamento italiano, ed in forza di sue norme. L'art. 797 cod.proc.civ., segna l'oggetto ed i limiti dell'accertamento che il giudice della delibazione puo e deve eseguire, da una parte vietando - tranne che nei casi elencati nell'art. 798 - qualsiasi riesame nel merito e dall'altra stabilendo che il requisito concernente la non contrarieta all'ordine pubblico italiano va riferito alle sole Disposizioni della sentenza straniera, vale a dire alla sola parte dispositiva in cui si compendia il decisum e non anche al procedimento logico-valutativo che ha condotto a quella disposizione. Il controllo del giudice della delibazione e, nella sua tipica struttura, un controllo di mera legittimita che deve essere bensi svolto con riferimento cosi alla norma astratta di natura sostanziale applicata dal giudice straniero come al risultato cui lo stesso giudice e pervenuto mediante l'interpretazione e l'applicazione concreta della norma ma che non puo mai involgere (tranne che nell'ipotesi dell'art. 798 cod.proc.civ.) il riesame del merito della causa e non puo mai estendersi alla valutazione che il giudice straniero abbia fatto delle risultanze processuali per ritenere, ad esempio, che non ricorressero nella specie le condizioni volute dalla legge italiana per l'accoglimento della domanda attrice. Con la sentenza delibanda il giudice straniero fa retta applicazione dell'art. 120 cod.civ. se, ritenendo che ricorrano tutte le condizioni volute da detta norma per far luogo alla pronuncia di nullita del vincolo coniugale, implicitamente esclude la presenza dello speciale evento preclusivo dell'Azione di nullita, comminata nel capoverso del citato articolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)