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Sez. 1, Sentenza n. 1950 del 31/05/1969 (Rv. 341115 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - DIFFERENZE - DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA STRANIERA - NOZIONE - POTERE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE DI RIESAMINARE IL MERITO DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341115-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - DIFFERENZE - DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA STRANIERA - NOZIONE - POTERE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE DI RIESAMINARE IL MERITO DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Perche la sentenza straniera possa spiegare efficacia nell'ordinamento italiano, essa deve rispondere a una serie di condizioni delle quali alcune - indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'art.797 cod. proc. civ. - debbono essere accertate, in Sede di delibazione, alla stregua dell'ordinamento dello stato donde la sentenza proviene, mentre altre -indicate nei numeri 1, 5, 6 e 7 dello stesso articolo- vanno accertate alla stregua dell'ordinamento italiano, e in forza di sue norme. In relazione alla condizione posta dal n.7 della predetta norma, in base al quale il giudice della delibazione deve accertare che la sentenza straniera non contenga Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, per 'Disposizionì si deve intendere la serie delle statuizioni in cui si compendia il decisum della sentenza straniera. E invece inibito al giudice della delibazione - salve le ipotesi specificamente previste dall'art.798 cod.proc.civ. - indagare sulle ragioni poste dal giudice straniero a fondamento della pronuncia, sul sillogismo decisorio da lui adottato, sui presupposti di fatto della decisione, e in generale sul merito della causa, il controllo del giudice della delibazione restando, cosi, limitato ad una indagine di mera legittimita. (V. 1790-68, massime n.333695 e n.333696 1523-68, massima n. 333216).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)