diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3973 del 18/06/1981 (Rv. 414628 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO, DA PARTE DEL CONVENUTO IN NEGATORIA SERVITUTIS, DELL'AVVENUTA USUCAPIONE DELLA SERVITU - TARDIVITA COME DOMANDA - AMMISSIBILITA COME ECCEZIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1981-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414628-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO, DA PARTE DEL CONVENUTO IN NEGATORIA SERVITUTIS, DELL'AVVENUTA USUCAPIONE DELLA SERVITU - TARDIVITA COME DOMANDA - AMMISSIBILITA COME ECCEZIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Qualora il convenuto in negatoria servitutis invochi in appello l'avvenuta usucapione della servitu, il giudice deve stabilire se per il principio della conservazione degli Atti giuridici, giustificata da un rapporto di continenza o di piu a meno, tale domanda, non potendosi esaminare come tale, perche tardiva, non possa essere presa in considerazione come eccezione consentita, anche se proposta per la prima volta, come mezzo di difesa, in appello. (V 3378/79, mass n 399796; (V 4056/78, mass n 393661; (Conf 39/79, mass n 396056).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)