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Sez. 2, Sentenza n. 4056 del 08/09/1978 (Rv. 393661 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO IN NEGATORIA, DELL'ESISTENZA DEL PROPRIO DIRITTO DI PASSAGGIO SUL FONDO DELL'ATTORE PER USUCAPIONE O PER SERVITU DI USO PUBBLICO O PER DEMANIALITA DELL'AREA - MERA ECCEZIONE - CONFIGURABILITA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1978-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393661-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO IN NEGATORIA, DELL'ESISTENZA DEL PROPRIO DIRITTO DI PASSAGGIO SUL FONDO DELL'ATTORE PER USUCAPIONE O PER SERVITU DI USO PUBBLICO O PER DEMANIALITA DELL'AREA - MERA ECCEZIONE - CONFIGURABILITA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*

Il convenuto con un'Azione negatoria di servitu di passaggio, che eccepisca il proprio diritto di passare sul fondo dell'attore, o per avere usucapito la servitu o per l'esistenza di una servitu di uso pubblico o sostenendo la demanialita dell'area su cui intende esercitare il passaggio, da luogo ad una semplice eccezione (a meno che non tenda ad ottenere, sul suo preteso diritto, non gia una semplice pronuncia incidentale, intesa solo a paralizzare la pretesa attrice, ma una pronuncia principale con valore di giudicato), come tale proponibile per la prima in appello ai sensi del secondo comma dell'art 345 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)