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Sez. 1, Sentenza n. 16750 del 02/04/2008 Cc. (dep. 22/04/2008) Rv. 236715 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Modificazione del fatto come contestato dal P.M. - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236715-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

Il giudice richiesto di misura cautelare non può modificare il fatto così come ipotizzato dal P.M.. (Nella specie, il giudice, a fronte della contestata, unica, associazione per delinquere con un unico promotore e diverse propaggini operative individuata dall'organo inquirente, modificava l'addebito mediante l'individuazione di autonome strutture associative, ciascuna delle quali operante in distinte zone, e, quindi, si spogliava della competenza relativamente a quelle attive in territori appartenenti alla giurisdizione di giudici diversi. La Corte nel dichiararne invece la competenza, lo ha, conseguentemente, investito della cognizione cautelare in ordine al fatto così come contestato dal P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)