Sez. 4, Sentenza n. 20160 del 11/12/2003 Cc. (dep. 29/04/2004) Rv. 228566 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Procedimento "de libertate" - Definizione giuridica del fatto - Poteri del giudice del riesame.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Nel procedimento "de libertate" vige il principio della immutabilità del fatto inteso come accadimento reale ma non il principio della immutabilità della definizione giuridica del fatto stesso. Ne consegue che il tribunale del riesame, è libero di stabilire la definizione giuridica dei fatti rispetto ai quali l'indagato è chiamato a difendersi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)