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Sez. 2, Sentenza n. 10172 del 18/05/2015 (Rv. 635417 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Deduzione del vizio di ultrapetizione inficiante la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - Mancata deduzione del vizio come motivo di appello - Inammissibilità "in parte qua" del ricorso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635417-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In materia di ricorso per cassazione, il motivo con cui il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)