Sez. 2 - , Sentenza n. 18486 del 04/09/2020 (Rv. 659104 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA | Deduzione del vizio di ultrapetizione inficiante la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - Mancata deduzione del vizio come motivo di appello - Inammissibilità "in parte qua" del ricorso - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA
In materia di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)