Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 09/04/1984 (Rv. 434319 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PAGAMENTO E DI GIRATA - ATTIVITÀ GESTORIA IN SOSTITUZIONE DEL PRENDITORE E SUA POSSIBILE RATIFICA - IPOTIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PAGAMENTO E DI GIRATA - ATTIVITÀ GESTORIA IN SOSTITUZIONE DEL PRENDITORE E SUA POSSIBILE RATIFICA - IPOTIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 43 del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, l'assegno bancario emesso con la clausola di non trasferibilità non può essere pagato se non al prenditore o, a sua richiesta, accreditato sul suo conto corrente, né il prenditore medesimo può servirsi della cosiddetta girata per l'incasso se non nei confronti di un banchiere, il quale, peraltro, non potrà ulteriormente girare l'assegno. Rimane in tal modo esclusa, in riferimento al detto titolo, la possibilità di qualsiasi attività gestoria in sostituzione del prenditore, ai fini dell'incasso, con la conseguente impossibilità di ipotizzare anche un qualsiasi tipo di ratifica di un'attività di interposizione posta in essere al riguardo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)