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Sez. 1, Sentenza n. 3804 del 02/05/1997 (Rv. 504030 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Prenditore dello stesso - Conferimento, ad una banca, di un mandato extracartolare di incasso - Apposizione, da parte della banca, di dichiarazione di garanzia per la mancanza di girata - Conseguente pagamento effettuato, a questa, da altra banca - Effetti - Liberatori nei confronti del fallimento del prenditore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504030-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

Il pagamento di un assegno non trasferibile effettuato da una banca ad altra banca, che ne ha richiesto il pagamento apponendo sul retro la dicitura:" vi solleviamo da ogni responsabilità per la mancanza di girata", ha effetto liberatorio ed è opponibile al fallimento del prenditore, atteso che la inammissibilità di qualsiasi attività gestoria in sostituzione del prenditore ai fini dell'incasso del titolo e, quindi, di un mandato extracartolare conferito a tal fine va circoscritta alle ipotesi in cui esso è conferito a persona diversa dal banchiere.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)