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Sez. 1, Sentenza n. 880 del 13/02/1995 Cc. (dep. 31/03/1995) Rv. 200774 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Rinvio a giudizio, instaurazione del giudizio immediato o direttissimo - Ulteriore verifica della gravità degli indizi in sede di riesame in assenza di fatti sopravvenuti - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200774-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza

In materia "de libertate" è possibile l'ulteriore verifica della gravità degli indizi di colpevolezza, che abbiano giustificato il provvedimento genetico di una misura cautelare personale e il suo mantenimento, se la disamina non sia preclusa da altre statuizioni adottate, nell'ambito dello stesso procedimento e nei confronti della medesima persona, da altri organi giurisdizionali e a fondamento delle quali sia stata posta, in modo implicito o esplicito, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: preclusione che trova la sua "ratio" nella pregiudizievole possibilità di un contrasto fra le indicate pronunzie. Pertanto, la possibilità in esame deve ritenersi esclusa, in assenza di fatti nuovi, quando sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna (per la compiuta disamina degli elementi di prova della responsabilità dell'imputato), quando il giudizio sia stato instaurato nelle forme di quello immediato o di quello direttissimo (i quali presuppongono, l'uno l'evidenza della prova verificata dal giudice per le indagini preliminari, e l'altro l'arresto in flagranza convalidato dal giudice o la confessione, anche questa verificata dal giudice) o, infine, quando sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio. (Fattispecie relativa a decreto dispositivo del giudizio, relativamente alla quale la S.C. non ha mancato di osservare che la preclusione deve a maggior ragione ritenersi operante dopo la modificazione dell'art. 425 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1 legge 8 aprile 1993 n. 105).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 453 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)