Sez. 6, Sentenza n. 2852 del 02/10/1998 Cc. (dep. 30/10/1998) Rv. 211754 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Gravi indizi di colpevolezza - Sentenza di condanna successiva al provvedimento di applicazione della misura - Assorbimento dell'apprezzamento relativo ai gravi indizi - Sussistenza - Valutazione sul punto da parte del giudice dell'impugnazione del provvedimento "de libertate" - Preclusione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 15 marzo 1996, n.71, pur dovendosi riconoscere l'autonomia del provvedimento "de libertate", impositivo di una misura cautelare, ove intervenga una decisione sul merito (quale quella di condanna) l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza deve ritenersi in essa assorbito, e, quindi, ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnativa avverso il provvedimento applicativo della misura coercitiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)