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Sez. L, Sentenza n. 3449 del 03/04/1998 (Rv. 514184 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Motivazione fornita all'atto dell'intimazione - Facoltà del lavoratore di dimostrare il motivo reale - Sussistenza - Conseguenze - Disciplina relativa alla causale effettiva - Sussistenza - Fattispecie relativa ad accertamento di merito circa la reale consistenza di episodi indicati allusivamente.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514184-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il lavoratore ha la facoltà di dimostrare che il licenziamento disposto nei suoi confronti ha avuto una causale diversa da quella enunciata nella sua motivazione, e in tal caso si rende applicabile la disciplina, anche sanzionatoria, prevista dalla legge in rapporto alla vera natura dell'atto di recesso. (Nella specie la lettera di licenziamento faceva riferimento ai "fatti successi il giorno... " e al "colloquio avuto il giorno..."; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, che in base al comportamento ingiurioso del lavoratore verificatosi il primo di tali giorni e alla non comprovata sua adesione alla prevista risoluzione del rapporto, aveva ritenuto la natura disciplinare del licenziamento e quindi applicabili le garanzie procedimentali ex art. 7 legge n. 300 del 1970).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)