Sez. L, Sentenza n. 4598 del 17/05/1996 (Rv. 497662 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Imprese operanti in regime di libera recedibilità (nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990) - Garanzie procedimentali ex art. 7 Stat. lavoratori. - Applicabilità - Onere di pubblicità previsto dal primo comma dell'art. 7 citato - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, sia pur essa idonea a configurare una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ha comunque natura ontologicamente disciplinare ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedimentali di irrogazione stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300; tali garanzie non sono soltanto quelle previste dai commi secondo e terzo del citato art. 7, applicabili anche alle imprese che operano in regime di libera recedibilità (con riferimento alla situazione normativa precedente l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108) in base alla sentenza n. 427 del 1989 della Corte costituzionale, ma riguardano anche l'onere di pubblicità previsto dal primo comma del suddetto art. 7, del pari applicabile anche alle imprese minori, attesa l'identità della ratio, afferente alla necessità di fornire idonee garanzie per la tutela dei lavoratori che si trovano in posizione di inferiorità defensionale rispetto al potere datoriale, e di apprestare così un oggettivo rimedio a tale fisiologico squilibrio tra le opposte parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)