Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10419 del 03/06/2020 (Rv. 657991 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Erronea individuazione del mezzo – "Translatio iudicii" – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)