Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25078 del 07/12/2016 (Rv. 641933 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Erronea individuazione del mezzo – "Translatio iudicii" – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
L’erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l’appello in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione agli atti esecutivi emessa nel periodo di vigenza dell’art. 616, comma 2, ultima parte, c.p.c., poi soppresso dall’art. 49, l. n. 69 del 2009), impedisce l’insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore del giudice competente sul corretto mezzo d’impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)