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Sez. L, Sentenza n. 6157 del 27/11/1984 (Rv. 437802 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ ERGA OMNES - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CATEGORIE DI LAVORATORI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437802-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ ERGA OMNES - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CATEGORIE DI LAVORATORI - NOZIONE - FATTISPECIE.*

La legge 14 luglio 1959 n. 741, delegando il governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria, ha conferito Rilevanza giuridica non già a categoria astratte dalle attività produttive e professionali, ma alle categorie quali risultano dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla stipulazione collettiva. Non sono pertanto applicabili ai dipendenti del Banco di Napoli quei contratti collettivi recepiti in decreti presidenziali ai sensi di detta legge, e così resi efficaci erga omnes, alla cui stipulazione (come nel caso del C.C.n.L. 7 dicembre 1956 contemplato dal d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 501) il Banco di Napoli non abbia partecipato e che contengano espressa limitazione della propria efficacia alle elencate aziende di credito, tra cui lo stesso Banco non figura. (Conf 1523/83, mass n 426356; (Conf 1520/83, mass n 426348; (Conf 6568/82, mass n 424197).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)