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Sez. L, Sentenza n. 3686 del 03/05/1990 (Rv. 466983 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - LIMITI - MISURA NON INFERIORE A CINQUE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466983-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - LIMITI - MISURA NON INFERIORE A CINQUE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*

In caso di illegittimità del licenziamento del lavoratore subordinato e di conseguente condanna del datore di lavoro a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro (ex art. 18 statuto lavoratori), a quest'ultimo spetta anche il risarcimento del danno, che non è limitato al periodo decorrente tra la data della sentenza e quella della reintegrazione, ma comprende tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva esecuzione dell'ordine di reintegrazione, salva la prova - da parte dello stesso lavoratore - del maggior danno subito e a meno che il datore di lavoro non provi l'aliunde perceptum dal lavoratore per egli svolto un altro lavoro durante il periodo in cui è stato estromesso dall'azienda, ovvero il suo fatto colposo. Il risarcimento del danno non può comunque essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione in ragione della presunzione assoluta posta dall'art. 18 cit.. (Conf 7374/87, mass n 455405).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)