Sez. L, Sentenza n. 4747 del 28/04/1995 (Rv. 492059 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Per nullità del licenziamento - Eccezione diretta a limitarne l'entità con riferimento alle sole retribuzioni maturate fino all'età pensionabile - Natura d'eccezione in senso stretto - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel caso in cui, in dipendenza della nullità del licenziamento, il datore di lavoro sia tenuto, per la sua mora "credendi", al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della risoluzione del rapporto, l'eccezione del medesimo diretta a limitare la condanna alle sole retribuzioni maturate fino alla data di conseguimento da parte del lavoratore dell'età pensionabile va qualificata come eccezione in senso stretto, che, nel rito del lavoro, non può essere sollevata per la prima volta in appello. Infatti tale evento (come lo stesso collocamento in pensione del lavoratore) non determina automaticamente l'estinzione del rapporto di lavoro, la quale presuppone invece l'esercizio da parte del datore di lavoro del suo potere di risolvere il rapporto (e conseguenzialmente limitare il diritto al risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)