Sez. 1, Sentenza n. 194 del 21/01/1985 (Rv. 438417 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - AUTORITÀ DI COSA GIUDICATA "ERGA OMNES" - CONSEGUENZE - DOMANDA PROPOSTA DAL FIGLIO PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ DI UN TERZO - GIUDIZIO RELATIVO - POSSIBILITÀ DEL TERZO DI PROVARE LA PATERNITÀ DEL MARITO DELLA MADRE DELL'ATTORE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - AUTORITÀ DI COSA GIUDICATA "ERGA OMNES" - CONSEGUENZE - DOMANDA PROPOSTA DAL FIGLIO PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ DI UN TERZO - GIUDIZIO RELATIVO - POSSIBILITÀ DEL TERZO DI PROVARE LA PATERNITÀ DEL MARITO DELLA MADRE DELL'ATTORE - ESCLUSIONE.*
La sentenza che accolga la domanda di disconoscimento della paternità, in quanto pronunciata nei confronti del pubblico ministero e di tutti gli altri contraddittori necessari (nella specie, dei soggetti indicati dall'art. 247 quarto comma cod. civ., essendo morto il presunto padre), assume autorità di cosa giudicata "erga omnes", essendo inerente allo "status" della persona. Pertanto, nella controversia che il figlio, dopo aver ottenuto il disconoscimento della paternità del marito della madre, promuova per sentire dichiarare giudizialmente la paternità di un terzo, deve escludersi che quest'ultimo possa contrastare la domanda deducendo e chiedendo di provare che la qualità di padre spetti al predetto marito della madre.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 246, Cod. Civ. art. 247, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)