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Sez. 1, Sentenza n. 5340 del 04/12/1989 (Rv. 464466 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - MADRE CONTRADDITTORE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464466-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - MADRE CONTRADDITTORE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la madre non è contraddittore necessario, ma solo facoltativo, atteso che la legittimazione attiva spetta al figlio, nonché ai soggetti indicati dagli artt. 270 e 273 cod. civ., e quella passiva spetta al presunto genitore o, in Mancanza di lui, ai suoi eredi (art. 276, primo comma, cod. civ.), mentre l'altro genitore può contraddire, così come può farlo chiunque vi abbia interesse (art. 276, secondo comma, cod. civ.). (Conf 194/85, mass n 438417; (Conf 2993/60, mass n 882610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)