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Sez. 1, Sentenza n. 5161 del 27/05/1999 (Rv. 526757 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Competenza per territorio convenzionalmente derogabile - Relativa eccezione di incompetenza - Deduzione nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado - Necessità - Giudizio di apposizione a decreto ingiuntivo - Primo atto difensivo - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526757-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

A norma dell'art. 38 comma secondo cod. proc. civ., disposizione applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la questione di competenza per territorio convenzionalmente derogabile deve essere eccepita a pena di decadenza nella prima difesa utile del giudizio di primo grado; nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo deve intendersi come prima difesa utile l'atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)