diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8492 del 18/10/1994 (Rv. 488133 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Foro convenzionale - Eccezione di incompetenza per territorio - Deduzione nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado - Necessità.
Stato
decisa il 1994-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488133-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

L'art. 38 cod.proc. civ. (nel testo non modificato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353), escludendo dalla preclusione in esso stabilita l'eccezione di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28, si riferisce alle ipotesi d'inderogabilità specificate in tale norma e non alla ipotesi del foro stabilito per deroga convenzionale, per la quale, quindi, vale il principio generale, secondo cui l'incompetenza per territorio può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)