Sez. 3, Sentenza n. 2926 del 12/09/1968 (Rv. 335687 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI- FATTO ILLECITO DEL FIGLIO - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI- FATTO ILLECITO DEL FIGLIO - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
La prova di non avere potuto impedire il fatto illecito del figlio, la quale, a norma dell'art. 2048 cod. civ., libera i genitori dalla responsabilita conseguente a tale fatto, si traduce nella dimostrazione di avere impartito ai figli l'educazione e l'istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali, e di avere, altresi, vigilato sulla sua condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini ed al carattere del soggetto, tenendo presente la correlazione esistente tra educazione e vigilanza, nel senso che, se l'educazione e stata sufficiente, ed il minore non riveli una particolare pericolosita, l'Obbligo di vigilare su di lui si attenua. (Conf. 519-67).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)