Sez. 3, Sentenza n. 348 del 13/02/1970 (Rv. 345253 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI.*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI.*
La prova di non aver potuto impedire il fatto illecito del figlio, prevista dall'ultimo comma dell'art 2048 cod civ, non riguarda propriamente le circostanze del fatto stesso, ma si traduce nella dimostrazione di aver impartito al figlio l'educazione e l'istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali e di avere altresi vigilato sulla sua condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini e al carattere del soggetto, tenendo presente la correlazione esistente tra educazione e vigilanza nel senso che se l'educazione e stata sufficiente ed il minore non riveli una particolare pericolosita, lo Obbligo di vigilare su di lui si attenua. (V 3764-69, massima n 344042 3151-68, massima n 336056 2926-68, massima n 335687).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)