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Sez. 1, Sentenza n. 7249 del 26/03/2026 (Rv. 677894-01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Leasing finanziario - L. n. 124 del 2017 - Disciplina intertemporale - Presupposti della risoluzione non verificatisi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Conseguenze. LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677894-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

In tema di locazione finanziaria, la l. n. 124 del 2017 trova applicazione per i contratti in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori dovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72 quater, Cod. Civ. art. 1455, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 137 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)