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Sez. U - , Sentenza n. 2061 del 28/01/2021 (Rv. 660307 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Leasing finanziario - Risoluzione del contratto verificatasi in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 – Successivo fallimento dell’utilizzatore - Applicazione analogica dell’art. 72 quater l.fall. – Ammissibilità – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660307-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72 quater, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)