Sez. L, Sentenza n. 2109 del 20/05/1977 (Rv. 385832 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - BASE IMPONIBILE - SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DA UN ISTITUTO DI CREDITO A TITOLO DI ADEGUAMENTO DI SCALA MOBILE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - BASE IMPONIBILE - SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DA UN ISTITUTO DI CREDITO A TITOLO DI ADEGUAMENTO DI SCALA MOBILE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Le somme che un istituto di credito, in forza dell'accordo collettivo nazionale del 15 ottobre 1954 (reso esecutivo erga omnes con DPR 2 gennaio 1962 n 479), corrisponda ai propri dipendenti, a titolo di adeguamento di scala mobile sugli assegni familiari, concorrono nella Determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art 12 primo comma della legge 30 aprile 1969 n 153. Infatti, il principio della non computabilita degli assegni familiari, agli effetti delle assicurazioni sociali (art 25 del DPR 30 maggio 1955 n 797), opera esclusivamente nell'ambito degli assegni corrisposti dall'apposita cassa istituita presso l'INPS, ancorche a mezzo del datore di lavoro, e non e estensibile, in difetto di espressa previsione legislativa, a prestazioni integrative degli assegni medesimi, che siano previste dai patti individuali o collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 15/10/1954, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 25, DPR 02/01/1962 num. 479, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)