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Sez. L, Sentenza n. 876 del 12/02/1982 (Rv. 418720 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE RETRIBUTIVA - DETERMINAZIONE - QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418720-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE RETRIBUTIVA - DETERMINAZIONE - QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA - INCLUSIONE.*

Nella Determinazione della base retributiva assoggettata a contribuzione previdenziale ed assicurativa obbligatoria (nella specie, in favore del fondo adeguamento pensioni), vanno inclusi, anche nel vigore della normativa antecedente alla riforma introdotta con la legge 30 aprile 1969 n. 153, gli emolumenti direttamente corrisposti dal datore di lavoro a titolo di trattamento familiare, come le cosiddette quote di aggiunta di famiglia, atteso che i medesimi hanno natura di vera e propria retribuzione, e, quindi, non sono assimilabili agli assegni familiari corrisposti dall'INPS, di carattere previdenziale, i quali soltanto restano esclusi dal suddetto computo (art. 27 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797). (Conf 182/81, mass n 410587; (Conf 4369/80, mass n 408237; (Conf 2109/77, mass n 385832).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 79, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 80, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)