Sez. L, Sentenza n. 563 del 30/01/1989 (Rv. 461664 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL LAVORATORE - TEMPESTIVITÀ DEL LICENZIAMENTO IRROGATO ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - VALUTAZIONE CON RIGUARDO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL LAVORATORE - TEMPESTIVITÀ DEL LICENZIAMENTO IRROGATO ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - VALUTAZIONE CON RIGUARDO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - OBBLIGATORIETÀ.*
La tempestività del licenziamento, irrogato dal datore di lavoro all'esito del procedimento disciplinare sospeso in pendenza del procedimento penale a carico del lavoratore, deve essere valutata con riguardo al momento della conclusione di tale procedimento, anziché con riguardo alla data della contestazione degli addebiti in Sede disciplinare, non potendo risolversi in danno del datore di lavoro la Determinazione del medesimo di attendere lo svolgimento del giudizio penale al fine dell'acquisizione di tutti gli elementi idonei ad una più completa valutazione della gravità, anche sotto il profilo psicologico, degli addebiti e, conseguentemente, al fine dell'adozione di un provvedimento adeguato alla reale entità degli stessi.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)