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Sez. L, Sentenza n. 10855 del 05/11/1997 (Rv. 509509 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio di tempestività della contestazione disciplinare - Relatività e finalizzazione all'esercizio del diritto di difesa - Configurabilità - Conseguenze - Rinvio contrattuale della contestazione all'esito del primo grado del giudizio penale in pendenza di sospensione cautelare del lavoratore - Validità.
Stato
decisa il 1997-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509509-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nel procedimento per l'adozione di provvedimenti disciplinari, il principio di immediatezza ha carattere relativo e risponde all'esigenza di tutelare il diritto di difesa. Ne consegue che esso non può considerarsi violato nel caso in cui il contratto collettivo consenta, a fronte di imputazioni penali accompagnate da provvedimenti restrittivi della libertà del lavoratore, di sospendere cautelarmente quest'ultimo e rinviare la contestazione disciplinare e l'ulteriore corso del procedimento disciplinare all'esito del primo grado del giudizio penale, il quale certamente consente più ampie facoltà di difesa rispetto a quello disciplinare. D'altra parte la sospensione cautelare in atto fa escludere l'acquiescenza del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)