Sez. 1, Sentenza n. 2352 del 12/04/1984 (Rv. 434385 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - TERMINE DELL'USUCAPIONE - SOSPENSIONE PER CAUSE BELLICHE - APPLICABILITÀ - OPPONIBILITÀ AL TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - TERMINE DELL'USUCAPIONE - SOSPENSIONE PER CAUSE BELLICHE - APPLICABILITÀ - OPPONIBILITÀ AL TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
Il termine dell'usucapione è soggetto alla sospensione prevista per cause belliche dal R.d.l. 3 gennaio 1944 n. 1 e dal d.l.l. 24 dicembre 1944 n. 392, indipendentemente dal riscontro in concreto di una situazione d'impossibilità di far valere il proprio diritto da parte dell'interessato, e tale sospensione è opponibile pure al terzo possessore di diritti reali immobiliari, nonché rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (V 200/79, mass n 396270; (V 3387/72, mass n 361242).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1166, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1, Decr. Legge Luogoten. 24/12/1944 num. 392, Decr. Legge Luogoten. 08/02/1946 num. 49 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)