Sez. L, Sentenza n. 5641 del 17/09/1986 (Rv. 448127 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - IMPUGNAZIONE PARZIALE - ACQUIESCENZA ALLE PARTI DELLA SENTENZA NON IMPUGNATA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIFORMA O CASSAZIONE PARZIALE - EFFETTI IN RELAZIONE AI CAPI DELLA SENTENZA DIPENDENTI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - IMPUGNAZIONE PARZIALE - ACQUIESCENZA ALLE PARTI DELLA SENTENZA NON IMPUGNATA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIFORMA O CASSAZIONE PARZIALE - EFFETTI IN RELAZIONE AI CAPI DELLA SENTENZA DIPENDENTI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Nel caso d'impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica solo quando le parti della sentenza siano indipendenti, per modo che l'una possa sussistere pur venendo meno l'altra, e non anche quando una parte costituisca esclusivamente una conseguenza della precedente, ossia una statuizione che abbia per necessario presupposto l'altra statuizione. Pertanto, nel caso di riforma o Cassazione parziale, gli effetti della riforma o dell'annullamento di un capo della sentenza si estendono ai capi che ne siano dipendenti, ma soltanto quando le varie pronunce siano collegate tra loro in un indissolubile nesso causale, quale tra principale ed accessorio, e l'una trovi il necessario presupposto nell'altra o ne costituisca un conseguenziale sviluppo. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che la vittoriosa impugnazione della statuizione esclusiva della computabilità del compenso continuativo per il cosiddetto straordinario fisso ai fini di mensilità aggiuntive, ferie, riposi, festività e malattia avesse impedito il passaggio in giudicato della statuizione concernente la computabilità del medesimo compenso ai fini dell'indennità di anzianità). (V 4148/82, mass n 422123; (V 1815/62, mass n 252872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)