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Sez. U, Sentenza n. 2723 del 12/05/1979 (Rv. 399038 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1979-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399038-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

L'istituto poligrafico dello stato, nel nuovo ordinamento introdotto dalla legge 13 luglio 1966 n 559, ha natura di ente pubblico non economico, in quanto, in via prevalente rispetto alle attivita imprenditoriali cui e tuttora dedito, svolge servizi rivolti al diretto soddisfacimento di interessi ed esigenze delle amministrazioni statali, mediante strumenti e rapporti sottratti alla disciplina del diritto privato. Pertanto, i rapporti di lavoro con i dipendenti del predetto istituto, non risolti prima dell'indicata riforma, configurano rapporti di pubblico impiego, con la conseguenza che le controversie ad essi inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma degli artt 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. (Conf 2771/78, mass n 392185; (Conf 2/78, mass n 389284).*

Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)