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Sez. L, Sentenza n. 12960 del 19/12/1995 (Rv. 495140 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA | Società in accomandita semplice svolgente attività di agente - Prestazione d'opera prevalentemente personale - Configurabilità nei rapporti col preponente - Esclusione - Competenza per materia del pretore giudice del lavoro - Insussistenza - Questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495140-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA

Deve escludersi che una società in accomandita semplice, che assume la qualità di agente, possa adempiere l'incarico affidatole con una prestazione d'opera prevalentemente personale, atteso che essa, benché priva di personalità giuridica, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici, onde l'eventuale attività personale del singolo socio viene mediata dalla società e perde il carattere della personalità nei confronti del preponente. Conseguentemente, agli effetti dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., la controversia relativa a tale rapporto di agenzia esula dalla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, né è configurabile alcun dubbio sulla legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della diversità di disciplina dei due tipi di rapporto ai fini della competenza, considerata la evidente ragionevolezza della distinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)