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Sez. U, Sentenza n. 6 del 25/06/1997 Cc. (dep. 19/07/1997) Rv. 208164 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Nullità del provvedimento di proroga - Conseguenza: inefficacia della misura cautelare.
Stato
decisa il 1997-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208164-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA

La nullità del provvedimento di proroga della custodia cautelare per omesso avviso a uno dei due difensori dell'indagato, poiché inerisce alla lesione del diritto di difesa, priva la protrazione della custodia del necessario titolo legittimante, e comporta, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare prorogata e la liberazione dell'indagato stesso, sempre che il precedente titolo di privazione della libertà personale non sia ancora temporalmente valido ed efficace alla data della proroga.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)