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Sez. U, Sentenza n. 6 del 17/04/1996 Cc. (dep. 03/07/1996) Rv. 205254 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Violazione del termine per la notifica dell'avviso dell'udienza di riesame - Nullità generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - Configurabilità - Nullità dell'ordinanza di riesame - Sussistenza - Caducazione della misura ai sensi dell'art. 301, comma decimo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205254-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

L'inosservanza del termine per la notifica dell'avviso dell'udienza di riesame, di cui all'ottavo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga, ai sensi dell'art. 185 dello stesso codice, all'ordinanza emessa dal tribunale; all'annullamento della quale, tuttavia, non essendo la predetta nullità equiparabile in alcun modo all'inesistenza del provvedimento, non consegue la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, decimo comma, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)