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Sez. 1, Sentenza n. 6298 del 03/12/1984 (Rv. 437920 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 SULLA POLIZZA DI CARICO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437920-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 SULLA POLIZZA DI CARICO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico richiede per la sua applicabilità nei contratti di trasporto di carico totale o parziale (charter-party) che la polizza sia stata trasferita a terzi estranei al contratto di trasporto. Il regime della convenzione non si estende, pertanto, ai rapporti fra emittente e portatore della polizza che non sia terzo, essendo applicabile, per contro, la legge designata dalla norma di conflitto contenuta nell'art. 12 disp. Prel. Cod. nav. (legge della bandiera). (nella specie, poiché la polizza non era stata girata a terzi ed il trasporto era stato eseguito su nave battente bandiera italiana, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto applicabile per la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto il termine di sei mesi previsto dall'art. 438 del cod. nav. E non il termine più lungo previsto dalla convenzione di Bruxelles).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 438, Cod. Navig. art. 12, Tratt. Internaz. 25/08/1924, Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958, Legge 19/07/1929 num. 1638

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)