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Sez. 3, Sentenza n. 1914 del 04/03/1997 (Rv. 502783 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE | Trasporto marittimo di cose - Vettore - Individuazione - Polizza di carico - Intestazione atta ad identificare il vettore - Assenza - Sottoscrizione del raccomandatario per conto del capitano - Identificazione del vettore nell'armatore - Necessità - Limiti - Fattispecie relativa a polizza di carico contenente generico riferimento ad un "charter party".
Stato
decisa il 1997-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502783-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE

Quando una polizza di carico, sottoscritta dal raccomandatario per conto del comandante della nave, non contenga una intestazione atta ad identificare il vettore, deve ritenersi, considerato che il capitano normalmente ed istituzionalmente rappresenta l'armatore, che quest'ultimo assuma anche la veste di vettore, salvo che sussistano elementi precisi e concordanti in senso contrario. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto adeguato un generico richiamo nella polizza ad un "charter party", della cui effettiva esistenza peraltro non era stata fornita la prova).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 458, Cod. Navig. art. 295, Tratt. Internaz. 25/08/1924, Cod. Navig. art. 460, Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958, Legge 19/07/1929 num. 1638

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)