Sez. 3, Sentenza n. 2871 del 02/04/1997 (Rv. 503454 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Rapporti miglioratari ex artt. 1, 2, 8 della legge n. 327 del 1968 e 13 legge n. 607 del 1966 - Rapporti a miglioria perpetui e colonie parziarie miglioratarie - Distinzione.
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE
I rapporti miglioratari in uso nelle provincie del Lazio di cui agli artt. 1, 2, 8 della legge n. 327 del 1968 e 13 legge n. 607 del 1966 - dichiarati perpetui e soggetti alle disposizioni sull'enfiteusi, con la conseguenza dell'affrancabilità nel concorso della duplice condizione della durata ultratrentennale e dell'avvenuta effettuazione di particolari miglioramenti - si distinguono sia dai rapporti a miglioria perpetui, assimilati all'enfiteusi, sia dalle colonie parziarie miglioratarie, aventi natura di rapporti agrari associativi caratterizzati dalla comprenditorialità tra concedente e colono.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 8 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)