Sez. 5 - , Sentenza n. 13141 del 25/05/2018 (Rv. 648857 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atto istitutivo di "trust" - Regime anteriore alle l. finanziarie per gli anni 2007 e 2008 - Determinazione dell'imposta - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'imposta di registro - nel regime, applicabile "ratione temporis", relativo agli atti formati anteriormente alla data del 3 ottobre 2006 - nell'ipotesi di costituzione di "trust" assume rilevanza l'onerosità ovvero la gratuità dello stesso, posto che, nel primo caso, è soggetto a tassazione in misura proporzionale del tre per cento, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, mentre nel secondo è tassato in misura fissa, ex art. 11 della medesima Tariffa.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 11, Legge 16/10/1989 num. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)