Sez. 5 - , Sentenza n. 975 del 17/01/2018 (Rv. 646913 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Trasferimento di beni in "trust" - Applicazione delle imposte in misura fissa - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 11, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 1 lett. H, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. TAR art. 4, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)