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Sez. 1, Sentenza n. 20254 del 06/05/2010 Ud. (dep. 27/05/2010) Rv. 247618 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni predibattimentali - Sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Lettura - Valutazione come prova della colpevolezza - Limiti.
Stato
decisa il 2010-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247618-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

La regola di cui all'art. 526, comma primo-bis, cod. proc. pen. impedisce al giudice di fondare la decisione su una prova dichiarativa acquisita mediante il meccanismo di recupero di cui all'art. 512 stesso codice: (a) soltanto ai fini dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato; (b) soltanto se il dichiarante si sia sottratto all'esame per libera scelta; (c) soltanto nelle situazioni in cui detta prova costituisca il fondamento esclusivo o determinante dell'affermazione di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)