diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27582 del 15/06/2010 Ud. (dep. 15/07/2010) Rv. 248053 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Prove utilizzabili ai fini della deliberazione - Sentenza di condanna fondata esclusivamente su atti acquisiti per lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248053-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

La regola dettata dall'art. 526, comma primo-bis, cod. proc. pen., vieta al giudice di fondare, in modo esclusivo o significativo, l'affermazione della responsabilità penale su atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta dalla necessità di interpretare l'art. 512 cod. proc. pen. conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza dalla Corte di Strasburgo in applicazione dell'art. 6 CEDU).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)