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Sez. 1, Sentenza n. 546 del 17/02/1969 (Rv. 338710 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - ARBITRATO IRRITUALE - DIFFERENZE - POTERI DI AMICHEVOLI COMPOSITORI - MANCATA PRESCRIZIONE DELLA OSSERVANZA DELLE NORME DEL PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338710-01

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - ARBITRATO IRRITUALE - DIFFERENZE - POTERI DI AMICHEVOLI COMPOSITORI - MANCATA PRESCRIZIONE DELLA OSSERVANZA DELLE NORME DEL PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA.*

Non sono elementi di per se incompatibili con l'arbitrato rituale il conferimento agli arbitri del potere di decidere quali amichevoli compositori e la mancata prescrizione circa l'osservanza di norme del procedimento, dovendosi, nel distinguere tra arbitrato libero e arbitrato rituale, individuare la caratteristica del primo principalmente nel conferimento di un semplice incarico di natura negoziale, per cui il compito degli arbitri liberi, proprio per la sua natura contrattuale, implica, come in ogni altra ipotesi di mandato, l'Esercizio di un'attivita sostitutiva di quella che i mandanti potrebbero compiere anche direttamente nella sfera della loro autonomia negoziale. (V. 1238-68, mass. N.332748 2839-67, mass. N.330420 1043-67, mass. N. 327389; 56-67, mass. N.325688; 2919-66, mass. N.325511; 1062-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)