diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1815 del 20/05/1976 (Rv. 380600 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - DIRITTO ALL'INDENNIZZO E DIRITTO ALLA RITENZIONE DELL'IMMOBILE - SUSSISTENZA - DEDUZIONE IN GIUDIZIO IN VIA RICONVENZIONALE ED IN VIA AUTONOMA - SENTENZA DI RISOLUZIONE DELL'AFFITTO E ORDINE DI RILASCIO - PASSAGGIO IN GIUDICATO - PRECLUSIONE DEI PREDETTI DIRITTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380600-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - DIRITTO ALL'INDENNIZZO E DIRITTO ALLA RITENZIONE DELL'IMMOBILE - SUSSISTENZA - DEDUZIONE IN GIUDIZIO IN VIA RICONVENZIONALE ED IN VIA AUTONOMA - SENTENZA DI RISOLUZIONE DELL'AFFITTO E ORDINE DI RILASCIO - PASSAGGIO IN GIUDICATO - PRECLUSIONE DEI PREDETTI DIRITTI - ESCLUSIONE.*

L'affittuario di fondo rustico, qualora sia convenuto in giudizio dal concedente per la risoluzione per inadempimento del contratto e per il conseguente rilascio del fondo, puo agire per far valere il diritto ad indennizzo per i miglioramenti, nonche il diritto alla ritenzione dell'immobile fino al soddisfacimento del relativo credito, accordatigli dall'art 15 della legge 11 febbraio 1971 n 11, tanto in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio di risoluzione, quanto in via autonoma, in separato giudizio. In questa seconda ipotesi, entrambi gli indicati diritti dell'affittuario non possono rimanere preclusi dal passaggio in giudicato della sentenza che accolga la domanda di risoluzione del concedente, e conseguentemente ordini il rilascio del fondo, in quanto fra detto giudicato ed i diritti in questione non e ravvisabile alcuna connessione o legame.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)