Sez. 2, Sentenza n. 1163 del 23/04/1974 (Rv. 369174 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il ricorso per Cassazione e inammissibile quando la delega al difensore del ricorrente, apposta nell'originale del ricorso, non risulta trascritta nella copia notificata, in quanto la trascrizione costituisce garanzia atta ad assicurare che il mandato sia stato effettivamente rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione; tuttavia il rigore di tale principio non ha ragione d'essere quando, nel contesto del ricorso originale e delle copie notificate siasi fatta menzione del mandato rilasciato nel modo predetto. (V 3167'71, mass n 354547).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)