Sez. 2, Sentenza n. 3167 del 07/11/1971 (Rv. 354547 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - NECESSITA - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - NECESSITA - ESTREMI.*
Il ricorso per Cassazione e inammissibile quando la delega al difensore del ricorrente, scritta a margine dell'originale del ricorso, non risulta trascritta nelle copie notificate, costituendo detta trascrizione l'unica garanzia atta ad assicurare che il mandato venne effettivamente rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione; tuttavia, il rigore di questo principio deve venir meno quando siasi fatta almeno menzione, nel contesto del ricorso originale e delle copie notificate alle parti resistenti, del mandato rilasciato nel modo predetto. (Conf 2704'68, mass n 335268).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)