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Sez. 2, Sentenza n. 3167 del 07/11/1971 (Rv. 354547 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - NECESSITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1971-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354547-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - NECESSITA - ESTREMI.*

Il ricorso per Cassazione e inammissibile quando la delega al difensore del ricorrente, scritta a margine dell'originale del ricorso, non risulta trascritta nelle copie notificate, costituendo detta trascrizione l'unica garanzia atta ad assicurare che il mandato venne effettivamente rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione; tuttavia, il rigore di questo principio deve venir meno quando siasi fatta almeno menzione, nel contesto del ricorso originale e delle copie notificate alle parti resistenti, del mandato rilasciato nel modo predetto. (Conf 2704'68, mass n 335268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)