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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20466 del 30/07/2019 (Rv. 654701 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell’eccedenza IVA - Termine di prescrizione per l’esercizio del diritto - Interruzione - Impugnazione in sede giurisdizionale dell’avviso di accertamento - Idoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654701-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale, l'impugnazione in sede giurisdizionale dell'avviso di accertamento in rettifica della stessa dichiarazione che, accertando un debito d'imposta, comporti il disconoscimento del credito per l'eccedenza, interrompe, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., il termine di prescrizione decennale per l'esercizio del diritto al rimborso - che resta sospeso, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo - atteso che il giudizio devoluto al giudice tributario ha ad oggetto la verifica della sussistenza, in via alternativa, di una delle due contrapposte pretese di un debito d'imposta o del credito per l'eccedenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)